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02ago

DAL 6 AGOSTO “GREEN PASS COVID-19” OBBLIGATORIO PER RISTORANTI, AGRITURISMI ED ATTIVITÀ RICETTIVE

Il Decreto Legge n. 105/2021 definisce le modalità di impiego del “Green Pass”, ossia del certificato verde COVID-19 che viene rilasciato ai soggetti in presenza di almeno una delle seguenti casistiche:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

Sulla base di quanto disposto dal D.L. 105/2021, per le attività ubicate in “zona bianca”, solamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi è consentito l’accesso ai seguenti servizi:

 

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; sono quindi compresi anche gli agriturismi (art. 4 D.L. 52/2021);
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (art. 5 D.L. 52/2021);
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (art. 5-bisL. 52/2021);
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (di cui all'articolo 6);
  • sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo7;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (art. 8-bis, comma 1, D.L. 52/2021);
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8-ter, D.L. 52/2021);
  • concorsi pubblici.

 

Il Green Pass non è invece richiesto per i soggetti di età inferiore a 12 anni.

 

I controlli dovranno essere effettuati sulla base di procedure digitali le cui specifiche tecniche dovranno essere determinate con un apposito Decreto Presidenziale, previa verifica con il Garante della Privacy.

 

In alternativa, il controllo potrà essere effettuato anche sulla base della certificazione cartacea in possesso degli utenti.

 

L’onere di verificare il rispetto delle limitazioni alla fruizione dei servizi sopraelencati ai soli soggetti in possesso del Green Pass COVID-19 ed a quelli esclusi da tale obbligo compete ai gestori delle attività economiche interessate o loro delegati. Per delegare a terzi (esempio un dipendente) è necessario predisporre apposita delega.

 

Sul sito del Governo (https:/www.dgc.gov.it/web/app.html) è precisato che il controllo avviene attraverso l’app “VerificaC19” con la quale è possibile procedere alla lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

 

L’app è gratuita e potrà essere installata sui dispositivi mobili, e le funzionalità saranno garantite   anche senza connessione ad internet.

 

Lo stesso sito governativo indica che la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) e:

  • l’app VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
  • l’app VerificaC19 applica le regole per verificare che la certificazione sia valida;
  • l’app VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della                                                   certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

 

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app.

I soggetti che sono chiamati ad utilizzare l’app VerificaC19 sono:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
  • i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

 

Per tenere traccia degli invitati, è bene registrare i nominativi su un registro da conservare per 14 giorni.

In allegato:   fac simile di delega per verifica Green Pass

                    fac simile di informativa privacy da esporre dove si effettua la verifica

Allegati

  1. Delega-verifiche-green-pass.pdf 02/08/2021 09:22:16
  2. Informativa-Privacy.pdf 02/08/2021 09:22:16

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