L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria circolare ha impartito alle sedi periferiche le linee guida per la pianificazione delle Ispezioni in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro punisce:
- chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impegna manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Nella stessa circolare l’Ispettorato fornisce anche indicazioni su quali sono gli elementi probatori a fornire la prova della sussistenza dello sfruttamento lavorativo:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sotto posizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza a situazioni alloggiative degradanti.
La pena prevista per il reato di sfruttamento e interposizione illecita è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500€ a 1000€ per ciascun lavoratore reclutato.
La norma prevede poi delle aggravanti:
- aumento della pena se il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre, se siano minori o se sia stato commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- se i fatti sono commessi mediante violenza o minacce si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1000€ a 2000€ per ciascun lavoratore.